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Allentamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19

Decreto-Legge 18 febbraio 2022 n. 20

 

In data 18 febbraio è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge. Nello specifico all'Art. 21 vengono specificate "Disposizioni riguardanti i Nidi per l'Infanzia".

Art. 21
(Disposizioni riguardanti i Nidi per l’Infanzia)


1. Per tutta la durat a dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di ridurre il numero di bambini e
bambine contemporaneamente presenti all’interno delle strutture limitando il rischio di contagio e,
d’altro canto, di rendere possibile l’ingresso presso i servizi educativi per la prima infanzia a nuovi
bambini e bambine i cui genitori abbiano maggiori difficoltà a gestire gli impegni lavorativi, per
tutta la durata dell’emergenza sanitaria sono disposte le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al
Regolamento 13 luglio 2007 n. 6:

a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Regolamento n.6/2007, è concessa
la possibilità di rinunciare all’ammissione, sia nella graduatoria dei Piccoli (3/12 mesi) sia
nelle graduatorie dei Medi/Grandi (dai 12 ai 36 mesi), mantenend o l’iscrizione in graduatoria,
anche qualora si sia già proceduto al pagamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 32.
In tale ultimo caso, non viene restituita la somma versata. Il 50% dei posti resisi disponibili per
effetto della rinuncia vengono assegnati a chi segue i rinunciatari in graduatoria;

b) l’applicazione dell’articolo 32, comma 9, del Regolamento n. 6/2007 è sospesa;
c) in deroga a quanto previsto al paragrafo “Slittamenti” dell’articolo 33 del Regolamento n.
6/2007, è possibile uno slittamento della data di inizio della frequenza del bambino, rispetto
alla data stabilita per l’ambientamento, fino al successivo periodo d’ingresso, mantenendo il
diritto di accesso. È prevista la sostituzione del 50% di chi abbia usufruito di tale
“Slittamento”;

d) i n deroga a quanto previsto al paragrafo “Decadenza” dell’articolo 33 del Regolamento n.
6/2007, il perdurare dell’emergenza sanitaria è considerato adeguata giustificazione ad
eventuali assenze del bambino o della bambina rispetto alla frequenza presso il Nido per
l’Infanzia.

2. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, ogni qualvolta ciò sia compatibile con le attività in essere, per tutti i dipendenti delle
strutture di cui al presente articolo.