Allentamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19
Decreto-Legge 18 febbraio 2022 n. 20
In data 18 febbraio è stato pubblicato il nuovo Decreto-Legge. Nello specifico all'Art. 21 vengono specificate "Disposizioni riguardanti i Nidi per l'Infanzia".
Art. 21
(Disposizioni riguardanti i Nidi per lInfanzia)
1.
Per tutta la durat
a dellemergenza sanitaria, con lobiettivo di ridurre il numero di bambini e
bambine contemporaneamente presenti allinterno delle strutture limitando il rischio di contagio e,
daltro canto, di rendere possibile lingresso presso i servizi educativi per
la prima infanzia a nuovi
bambini e bambine i cui genitori abbiano maggiori difficoltà a gestire gli impegni lavorativi, per
tutta la durata dellemergenza sanitaria sono disposte le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al
Regolamento 13 luglio 2007 n. 6:
a)
in deroga a quanto previsto dallarticolo 32, comma 8, del Regolamento n.6/2007, è concessa
la possibilità di rinunciare allammissione, sia nella graduatoria dei Piccoli (3/12 mesi) sia
nelle graduatorie dei Medi/Grandi (dai 12 ai 36 mesi), mantenend
o liscrizione in graduatoria,
anche qualora si sia già proceduto al pagamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 32.
In tale ultimo caso, non viene restituita la somma versata. Il 50% dei posti resisi disponibili per
effetto della rinuncia vengono assegnati a chi segue i rinunciatari in graduatoria;
b)
lapplicazione dellarticolo 32, comma 9, del Regolamento n. 6/2007 è sospesa;
c)
in deroga a quanto previsto al paragrafo Slittamenti dellarticolo 33 del Regolamento n.
6/2007, è possibile uno slittamento della data di inizio della frequenza del bambino, rispetto
alla data stabilita per lambientamento, fino al successivo periodo dingresso, mantenendo il
diritto
di
accesso.
È
prevista
la
sostituzione
del
50%
di
chi
abbia
usufruito
di
tale
Slittamento;
d)
i
n deroga a quanto previsto al paragrafo Decadenza dellarticolo 33 del Regolamento n.
6/2007,
il
perdurare
dellemergenza
sanitaria
è
considerato
adeguata
giustificazione
ad
eventuali assenze del bambino o della bambina rispetto alla frequenza presso il Nido per
lInfanzia.
2.
È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2, ogni qualvolta ciò sia compatibile con le attività in essere, per tutti i dipendenti delle
strutture di cui al presente articolo.
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